Sicurezza antincendio e classi di rischio sono due concetti che vanno a braccetto, dal momento che il primo si basa su nient’altro che il concetto di rischio stesso che, dal canto suo, può essere definito e gestito solo attraverso la sua organizzazione in classi. Le classi di rischio, appunto.
Non si può quindi parlare di sicurezza antincendio senza includere anche le sopracitate classi di rischio, valutazione che ogni buon datore di lavoro deve conoscere in merito alla propria sede di esercizio e che deve inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi, come richiesto dal D.P.R. 151/2011. Vediamo dunque quali e quante sono le classi di rischio previste dalla legge e a quali luoghi si riferiscono.
Come accennato, la legge prevede che ogni datore di lavoro con più di un lavoratore alle proprie dipendenze rediga e conservi in azienda il Documento di Valutazione dei Rischi, al cui interno deve essere esplicitato il livello di rischio a cui appartiene il luogo di lavoro.
Per capire il livello di rischio di un determinato luogo di lavoro, la legge ci dice che bisogna rifarsi alle classi di rischio, che per legge sono 3 e sono distinte in livelli:
Sulla base di questi livelli il datore di lavoro classifica il grado di sicurezza del proprio posto di lavoro, che riporta sul Documento di Valutazione dei Rischi insieme alla nomina dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e controllo incendi.
Bene, ora che abbiamo ben chiaro cosa siano le classi di rischio, andiamo ad analizzarle una ad una.
Il livello basso di classe di rischio include tutti quegli edifici o luoghi di lavoro in cui la probabilità di sviluppo e propagazione di un incendio è relativamente limitata, perché le sostanze usate sono a basso tasso di infiammabilità e i locali in cui si svolge l’esercizio non offrono molte possibilità allo sviluppo del principio di combustione.
In questa categoria solitamente rientrano tutte le attività commerciali che si svolgono in ambienti più piccoli di 400m2 e le attività d’ufficio che si svolgono in edifici non soggetti a particolari restrizioni.
Il livello medio racchiude, invece, tutti quei luoghi di lavoro dopo vi è uso di sostanze infiammabili e dove i locali e l’attività in sé possono favorire lo sviluppo di un principio di incendio ma dove la probabilità di diffusione dello stesso resta comunque limitata.
Sono un esempio di attività inserite in tale categoria tutte quelle svolte in fabbricati e cantieri temporanei e mobili in cui si usano sostanze infiammabili e fiamme libere.
Infine, nel livello alto rientrano tutte quelle aziende e luoghi di lavoro dove non solo si utilizzano sostanze infiammabili e i locali e l’impostazione dell’attività possono favorire lo sviluppo di incendi, ma, in questo caso, anche la probabilità di diffusione aumenta notevolmente.
Rientrano in questa categoria le centrali termoelettriche, gli impianti di estrazione di oli e gas, i laboratori nucleari ma anche gli alberghi con più di 200 posti letto, gli ospedali e le scuole.
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La sicurezza antincendio è un aspetto cruciale nella progettazione e gestione degli edifici, sia pubblici che privati.
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